La quota sociale di Senza Fili Senza Confini è trasmissibile o trasferibile?

Nel corso del tempo, a causa di trasferimenti o cambi di residenza, alcuni soci di Senza Fili Senza Confini hanno chiesto di cedere, trasferire o trasmettere la quota sociale ad altre persone o futuri associati. Con questo articolo cerchiamo di far chiarezza sulla questione.

La risposta secca alla domanda La quota sociale di Senza Fili Senza Confini è trasmissibile o trasferibile? è: NO.

Senza Fili Senza Confini è un’Associazione di Promozione Sociale (APS) riconosciuta e iscritta al Registro Regionale delle APS della Regione Piemonte. Lo Statuto di una APS iscritta nell’apposito deve essere conforme all’art. 148, 8^ comma, del T.U.I.R., che prevede:

  1. divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
  2. obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo sugli enti non profit;
  3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiorenni il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
  4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532, 2^ comma, del Codice Civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
  6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

La lettera f. del comma 8 dell’art. 148 del T.U.I.R è vincolante e ammette esclusivamente la trasmissibilità per morte, a patto che questa sia espressamente citata in Statuto. Poiché lo Statuto di Senza Fili Senza Confini non prevede questa possibilità, le quote sociali dell’Associazione sono da considerarsi comunque e sempre NON trasmissibili, cedibili o trasferibili.

Se un socio, per qualsiasi motivo, abbandona il domicilio in cui utilizzava i servizi di Senza Fili Senza Confini e si trasferisce in luogo in cui i servizi non sono disponibili, non potrà trasmettere o cedere a terzi la propria quota sociale, ma ne rimarrà comunque titolare fino alla scadenza dell’anno solare per il quale la quota è stata versata.

Nel caso il trasferimento di domicilio, invece, avvenga su un qualsiasi Comune nel quale i servizi siano disponibili: Come cambiare il domicilio presso il quale ho dichiarato di utilizzare i servizi di Senza Fili Senza Confini.